Il primo settembre e’ entrato in vigore il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23/7/2009, intitolato “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE” (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17/8/2009). Scopo del provvedimento, licenziato con l’intento di porre fine allo stato di vetusta’ in cui versano molti impianti di ascensore, e’, come la stessa denominazione suggerisce, migliorare la sicurezza di questo indispensabile mezzo di trasporto: un requisito, quello della sicurezza, sempre piu’ avvertito anche con riferimento agli edifici unitariamente considerati, soprattutto all’indomani del sisma che ha devastato parte dell’Abruzzo.
In particolare, il provvedimento riguarda gli impianti di ascensore installati e messi in esercizio prima del 25/6/1999, giorno di entrata in vigore del regolamento di attuazione della suddetta direttiva, regolamento introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 30/4/1999, n. 162, e richiamato nell’art. 1 del provvedimento.
Destinatari del provvedimento sono:
– i proprietari, gli amministratori e le associazioni di piccoli proprietari immobiliari;
– le imprese di manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori;
– gli organismi notificati (ossia aventi il compito di valutare la conformita’ degli impianti alle condizioni fissate dalle direttive europee), le Aziende Sanitarie Locali e gli Ispettorati del lavoro.
Obblighi dei destinatari – Il proprietario o il suo legale rappresentante, in occasione della prima verifica periodica sull’impianto, gia’ programmata dall’organismo notificato, dalla ASL o dall’Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l’ascensore, deve contestualmente richiedere e concordare, a proprie spese, l’effettuazione di una verifica straordinaria finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto.
Il calendario degli adempimenti – La verifica straordinaria finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto dev’essere effettuata, improrogabilmente, nel termine appresso indicato, variabile a seconda della data in cui era stato installato l’ascensore:
– 1/9/2011 per gli ascensori installati prima del 15/11/1964;
– 1/9/ 2012 per gli ascensori installati prima del 24/10/1979;
– 1/9/2013 per gli ascensori installati prima del 9/4/1991;
– 1/9/2014 per gli ascensori installati prima del 24/6/1999.
Il primo comma del decreto, come gia’ detto, stabilisce che la normativa in esso contenuta si applichi agli impianti installati e messi in esercizio in epoca anteriore all’entrata in vigore del DPR 30/4/1999, n. 162, avvenuta il 25/6/1999 (la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, e’ del 10/6/1999), quindi agli impianti installati prima del 25/6/1999.
Di contro, il secondo comma dell’articolo 2 del citato provvedimento, come appena riportato, parla di ascensori installati “prima del 24/6/1999”, per cui quest’ultima data andrebbe corretta in “25/6/1999”, altrimenti resterebbero esclusi dalla normativa gli ascensori installati il 24/6/1999.
Una volta che l’ente autorizzato all’effettuazione della verifica abbia, all’esito di questa, prescritto i necessari interventi di adeguamento, questi devono essere attuati entro un termine perentorio, decorrente dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi e variabile a seconda del tipo d’intervento.
Gli interventi possibili sono riportati in tre distinte tabelle, allegate al decreto: A, B e C. Quelli indicati nella tabella A devono essere attuati entro 5 anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi, quelli indicati nella tabella B vanno attuati entro 10 anni, mentre le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entita’. Il da farsi, comportando l’analisi di aspetti squisitamente tecnici, potra’ essere verificato con l’ausilio di un professionista.
Le tabelle non comprendono le misure volte ad assicurare l’accessibilita’ ai disabili, quelle contro gli atti vandalici e quelle finalizzate ad assicurare un comportamento sicuro in caso d’incendio, in quanto soggette a valutazioni specifiche. A tal fine il proprietario e’ tenuto a richiedere esplicitamente quali misure adottare.
Sicurezza e Belle Arti – Qualora si accerti che alcune caratteristiche dell’ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di uno o piu’ degli interventi di adeguamento previsti dall’analisi dei rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante puo’ far certificare la situazione del componente dell’impianto da un ingegnere o da un architetto iscritto al relativo albo. Nel qual caso l’ente autorizzato all’effettuazione delle verifiche periodiche e/o straordinarie dara’ il suo parere sull’impossibilita’ della richiesta, indicando le misure di compensazione che il proprietario dovra’ far mettere in opera per rispettare i requisiti di sicurezza.
Il controllo degli adempimenti e il fermo dell’impianto – Il proprietario dell’impianto, o il suo legale rappresentante, e’ responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal decreto. Gli enti responsabili delle verifiche periodiche devono controllare, nel corso delle ispezioni successive, l’avvenuto adeguamento dell’impianto. In caso di mancato adeguamento, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l’esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza, informando, per le rispettive competenze e responsabilita’, il proprietario dello stabile e/o l’amministratore del condominio e la ditta di manutenzione.
La mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza dell’impianto comporta che l’ascensore non potra’ essere tenuto in esercizio.
Per concludere, trattandosi di misure poste a tutela dell’incolumita’, se non della vita, delle persone, e’ senz’altro preferibile giocare d’anticipo rispetto alle scadenze sopra indicate, sottoponendo l’impianto al previsto check-in, soprattutto se avanti con gli anni.