Senato federale su base regionale, abolite le circoscrizioni estere, stipendi dei parlamentari in base alla loro presenza in Aula. Sono alcune delle riforme costituzionali presentate dal governo, a firma del ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli. Può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d’età (oggi 50).
SENATO – Il Senato federale sarà composto da 250 senatori, sessantacinque in meno rispetto agli attuali 315. Sarà «eletto a suffragio universale e diretto su base regionale». Ai suoi lavori, prevede la proposta di legge del governo, potranno partecipare «senza diritto di voto, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali». Si potrà essere eletti senatori al compimento dei 21 anni.
PRESIDENTE CONSIGLIO DIVENTA PRIMO MINISTRO – Il Presidente del Consiglio diventa «primo ministro» e «nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari che prestano giuramento nelle sue mani».
SFIDUCIA COSTRUTTIVA – Sarà la Camera dei deputati – composta da 250 deputati (ora sono 630) a dover votare la fiducia al governo e potrà avvalersi anche di un meccanismo di «sfiducia costruttiva», prevede la bozza di riforma Calderoli. L’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell’esecutivo, «non comporta lo scioglimento necessario della Camera. Infatti, è possibile che il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo ministro oppure che la Camera dei deputati stessa, nell’ambito della medesima maggioranza, individui un nuovo primo ministro».
SCIOGLIMENTO CAMERA – «Il presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il suo presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del primo ministro». L’attuale articolo 88 invece esclude primo ministro e gruppi parlamentari.
PRESIDENTE CAMERA SUPPLENTE CAPO STATO – Poiché il Senato diventa federale, «le funzioni del presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal presidente della Camera dei deputati», mentre oggi sono esercitate dal presidente del Senato. «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del presidente della Repubblica – si legge nella bozza di riforma – il presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».
CIRCOSCRIZIONE ESTERO – Viene «soppressa» la circoscrizione Estero. «All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato», si legge nel testo, con riferimento alla norma costituzionale (introdotta nel gennaio 2000) che prevede l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei parlamentari, da parte dei cittadini residenti all’estero.
STIPENDI – I parlamentari «hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni», dice la bozza di riforma dell’articolo 69. «Ricevono un’indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti».
DEPUTATI A VITA – Gli ex presidenti della Repubblica diventano «deputati a vita» e non più senatori a vita e viene abolita la possibilità da parte del capo dello Stato di nominare cinque senatori a vita nel corso del suo mandato.
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