Possibilità per la Banca d’Italia di fissare limiti agli stipendi e ai bonus dei dirigenti bancari, recepimento delle regole europee sui fondi comuni d’investimento per consentire alle società di gestione del risparmio di istituire e gestire fondi armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi armonizzati in Italia, delega al Governo per stabilire entro 15 mesi nuovi criteri di affidamento e durata delle concessioni ai gestori di stabilimenti e locali sulle spiagge. Sono questi alcuni punti cardine della Legge comunitaria 2010, approvata ieri in via definitiva dall’Aula del Senato, con 258 sì e un solo voto contrario.
La legge è stata approvata senza modifiche rispetto al testo licenziato l’estate scorsa dalla Camera, dopo che, proprio a Montecitorio, il Ddl aveva subito una battuta d’arresto il 29 giugno, con la bocciatura dell’articolo 1, cardine per il recepimento delle direttive comunitarie. È stata rispettata la decisione della Camera di eliminare l’articolo sulla responsabilità civile dei magistrati, che aveva suscitato polemiche perché considerato dall’opposizione un atto contro le toghe.
Il ministro per gli Affari europei Enzo Moavero Milanesi ha ringraziato i senatori e ha aggiunto che «avrà il piacere, a nome del Governo italiano e dell’Italia tutta, di avvisare la Commissione europea che attraverso l’adozione di questa legge comunitaria sono venute meno ben 23 procedure di infrazione, suscettibili di portare sanzioni pecuniarie previste dal Trattato, che avrebbero colpito le nostre finanze in un momento così difficile».
In linea con la direttiva 2010/76/Ce, la Banca d’Italia potrà dunque emanare disposizioni regolamentari, oltre che sull’organizzazione amministrativa e contabile e sui controlli interni, anche sul governo societario e sui sistemi di remunerazione e incentivazione. Agli interventi che Via Nazionale può adottare nei confronti di singole banche, la Comunitaria 2010 aggiunge «la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d’Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali» (è modificato in questo senso l’articolo 53 del Tub). Le stesse modifiche sono apportate alle norme riguardanti i gruppi bancari.
Per le fondazioni bancarie, passa dal 10% al 15% la quota massima di patrimonio che è possibile investire in immobili non strumentali per le attività della fondazione o di sue imprese strumentali, senza perdere la natura di ente non commerciale.
Il Governo è delegato anche a rivedere il sistema sanzionatorio nei casi di violazioni del Tuf, il Testo unico dell’intermediazione finanziaria, apportando modifiche per garantire la deflazione del contenzioso.
La Comunitaria 2010 introduce una serie di modifiche al Dpr 633/1972 sull’Iva per allineare le disposizioni italiane a quelle comunitarie. Fra le direttive da recepire (entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge) c’è la 2010/24/Ce sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.
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