Abbandono di animali: la Cassazione conferma che vanno colpiti i proprietari

da Marina Chi abbandona gli animali va punito senza se e senza ma. Potrebbe essere questa la sintesi della sentenza 18892/2011 depositata lo scorso 13 maggio dalla Terza sezione Penale della Corte di Cassazione. La sentenza giunge dopo il caso sollevato dal proprietario di un cane dotato di microchip, condannato dal tribunale di Lecce, poiché […]

da Marina

Chi abbandona gli animali va punito senza se e senza ma. Potrebbe essere questa la sintesi della sentenza 18892/2011 depositata lo scorso 13 maggio dalla Terza sezione Penale della Corte di Cassazione.

La sentenza giunge dopo il caso sollevato dal proprietario di un cane dotato di microchip, condannato dal tribunale di Lecce, poiché l’animale era stato ritrovato da un veterinario malnutrito e ammalato. Al dibattimento la difesa aveva presentanto la tesi per cui il cane era sfuggito dopo una battuta di caccia e non era stato più possibile rintraccialo. I giudici hanno deciso di condannare comunque il proprietario in base all’art.727 del c.p. per abbandono. Di li la decisione del proprietario di rivolgersi in Cassazione.

Ma la sentenza è stata confermata come motivano i giudici:

La conseguenza tratta dal giudice circa la poca verosimiglianza della tesi difensiva dello smarrimento, posto che, se ciò fosse davvero avvenuto, proprio perché il cane era dotato di microchip, sarebbe stato logico attendersi che fosse stato il proprietario ad adoperarsi per il cane denunciandone la scomparsa”. Non solo, la Cassazione ha precisato che: “sia pure con connotati diversi il concetto penalistico di abbandono è ripreso anche dall’art. 591 c.p. in tema di abbandono di persone incapaci”, aggiungendo che “per abbandono va inteso non solo il mero distacco ma anche l’omesso adempimento da parte dell’agente dei propri doveri di custodia e cura e la consapevolezza di lasciare il soggetto passivo in una situazione di incapacità di provvedere a sé stesso”. Il concetto di abbandono come delineato dall’art. 727 c.p. non implica affatto l’incrudelimento verso l’animale o l’inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio”.

 

 

 

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